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Istituti di Vigilanza - circolare 6 luglio 2017

In data 6 luglio, il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno ha pubblicato l’attesa circolare contenente disposizioni in merito all'attuazione delle disposizioni del D.M Interno n. 115 del 2014, in materia di certificazione di qualità dei servizi e degli Istituti di Vigilanza privata.

Si ribadisce che il possesso della certificazione, in quanto attestante la sussistenza di requisiti prestabiliti direttamente dal quadro regolatorio, è un requisito essenziale per il conseguimento in via definitiva della licenza ed il suo mantenimento.
Il Ministero esorta Prefetti e Questori ad intervenire; saranno adottate tutte le opportune iniziative volte a superare le situazioni di mancata ottemperanza agli obblighi di certificazione adottando, se del caso le misure di carattere sanzionatorio contemplate dalla disciplina di settore.

Nell’ultima circolare rilasciata dal Dipartimento di PS, si ipotizzano infatti due situazioni tipo:

Licenza rilasciata prima dell’entrata in vigore del DM 115/2014

Configurandosi una gestione dell’Istituto in difformità, i Prefetti dovranno emanare un provvedimento che contenga un avvertimento, una diffida a produrre la certificazione tra i 40 e i 60 gg e, in caso di inadempimento, l’incameramento della cauzione.
Scaduto il termine, il Prefetto non rinnoverà la licenza se, entro max 120 gg dal rilascio del provvedimento, l’Istituto non avrà esibito la certificazione; al persistere della mancanza di certificazione, il Prefetto dovrà procedere con la revoca sanzionatoria della licenza.

Licenza rilasciata dopo l’entrata in vigore del DM 115/2014

Entro 18 mesi dal rilascio della licenza, i Prefetti dovranno emanare un provvedimento che contenga una diffida a produrre la certificazioni tra i 40 e i 60 gg e, in caso di inadempimento, l’incameramento della cauzione. Scaduto il termine, in caso di difficoltà di carattere organizzativo, il Prefetto potrà concordare un eventuale nuovo termine (di max 120 gg) con effetto sanante in caso di adempimento. In caso contrario, il Prefetto annullerà la licenza. Se sono già passati 18 mesi dal rilascio della licenza, i Prefetti dovranno svolgere azioni di diffida e controllo, sino alla revoca della licenza.

CERSA è un organismo di certificazione indipendente iscritto negli appositi registri ministeriali ed è accreditato da Accredia per le norme:

UNI 10891:2000 per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi;
UNI CEI EN 50518:2014 per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza;
UNI 10459:2015 per la figura del professionista della security
Guarda la circolare


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