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ISTITUTI DI VIGILANZA - DM 115 e certificazione D.M. 269/2010 e norme di riferimento

Come noto, il D.M n.115 del 4 giugno 2014, entrato in vigore il 3 settembre 2014 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’art.134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi degli stessi offerti. Definizione delle modalità di riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente ” introduce delle novità in termini di certificazione e di conformità dei servizi erogati dagli Istituti di Vigilanza.

CERSA si conferma anche in questa occasione il Vs. punto di riferimento; possiamo supportarvi anche per le certificazioni che potranno attestare il rispetto del vostro Istituto ai requisiti del D.M. 269/2010 e delle norme di riferimento (categoria I in relazione alla UNI 10891 per l’istituto di vigilanza e relativi servizi – categoria II in relazione alla norma UNI CEI EN 50518-1-2-3:2014 ex UNI 11068:2005 per la centrali operative e di telesorveglianza – categoria III in relazione alla norma UNI 10459 per la certificazione della figura del Professionista della Security Aziendale).

Ricordiamo che l’art. 7 del succitato decreto prevede che entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso, gli Istituti già operanti debbano produrre al Prefetto il certificato di conformità (nelle categorie I, II e III suindicate) rilasciato da un “Organismo di certificazione indipendente” iscritto nell’elenco del Dipartimento P.S.; al momento tale elenco non è ancora disponibile ma dovrebbe essere consultabile tramite il sito istituzionale della Polizia dello Stato.

Limitatamente alle centrali operative già certificate ai sensi della UNI 11068 sono riconosciuti 36 mesi per l’adeguamento alla nuova norma UNI CEI EN 50518-1-2-3 ed alle disposizioni del D.M. 115.


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