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Riduzione o eliminazione dei controlli della Pubblica Amministrazione per le imprese certificate

Il 7 aprile 2012 è entrata in vigore la Legge n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”.
Il provvedimento prevede all’art. 14, tra i criteri con cui la Pubblica Amministrazione semplificherà le attività delle imprese, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli, il possesso della certificazione per il sistema di gestione della qualità, rilasciata sotto accreditamento.
Tale semplificazione non si applicherà, tuttavia, ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali restano applicabili le leggi esistenti in materia.
Art. 14 “Semplificazione dei controlli sulle imprese”, comma 4
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
Ai sensi dello stesso Art. 14, comma 6, si applicano le seguenti esclusioni:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia”.
Per maggiori dettagli consultare Suppl. Ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n.82


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