LEGGE 4/2013 – CERTIFICAZIONI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE
FAQ – Riflessioni per la chiarezza
L'entrata in vigore della Legge 4/2013 ha favorito la diffusione di molteplici comunicazioni sulle tematiche della qualificazione delle professioni non organizzate, con affermazioni e conclusioni non sempre convergenti.
CERSA, quale Organismo di Certificazione (OdC) operante anche nella certificazione di persone, è stato sollecitato sulle medesime tematiche e ritiene opportuno condividere pubblicamente le proprie posizioni.
Tutte le professioni non organizzate in ordini o collegi sono conformi alla Legge 4 (Art.1, comma 1).
No, non esiste alcun limite. La Legge 4/2013 recita che "la professione non organizzata è l'attività economica ... volta alle prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata .... mediante lavoro intellettuale ..." (Art.1, comma 2) e che "l'esercizio della professione è libero .... nel rispetto dei principi ... dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta ..." (Art.1, comma 4).
Ogni attività economica per cui si può dimostrare il soddisfacimento di tali requisiti è per definizione una professione non organizzata.
No, una tale imposizione violerebbe i principi comunitari in materia di concorrenza e libertà di circolazione. Al riguardo la Legge non lascia adito ad interpretazioni diverse laddove promuove la qualificazione delle professioni (Art. 6 comma 1) e la certificazione dei professionisti (Art. 9 comma 2).
Per la qualificazione della prestazione professionale, la Legge consente che i professionisti possono:
• autoregolamentare la propria attività (art. 6, comma 1);
• aderire ad una Associazione Professionale che può attestarne la qualità
professionale in riferimento agli standard qualitativi che essi sono tenuti a rispettare (art.7);
• richiedere ad un organismo di certificazione accreditato di certificarsi individualmente
(art 9, comma 2).
In qualunque caso la Legge correla la qualificazione delle prestazioni alle Norme Tecniche UNI definite per le singole professioni.
La Legge 4 prevede che il processo volontario di certificazione di professioni non organizzate sia fondato esclusivamente:
• sull'apposita Norma Tecnica della singola attività professionale, redatta dall'UNI
(Ente Nazionale di Unificazione) (vedi art. 6, 7 e 9)
• sugli OdC accreditati da Accredia secondo la norma ISO 17024 per l'apposita Norma Tecnica
(art. 9 comma 2).
La ISO 17024 indica come un OdC deve certificare le persone in riferimento a schemi di certificazione specifici per ognuno dei quali deve essere in possesso di idonee competenze.
In assenza di Norma Tecnica UNI che definisca univocamente la professione, è consentito realizzare uno schema di certificazione di persone, definito schema proprietario, costruito sulla base di requisiti individuati da parti interessate alla professione (associazioni professionali, utenti, enti di studio, ...)
Certamente si. Insiemi di parti interessate possono prevedere requisiti e criteri di certificazione differenti da quelli previsti da altre parti interessate, pertanto la coesistenza di più schemi proprietari è ammissibile e consentita.
No, la Legge 4 non contempla tale situazione. Chiunque asserisca diversamente si pone in contraddizione con i principi della Legge che, proprio per assicurare la trasparenza del mercato e la tutela di coloro che fruiscono dei servizi intellettuali di natura professionale, favorisce lo sviluppo delle Norme Tecniche armonizzate per la regolamentazione delle professioni. Sviluppo che tuttavia non potrà assicurare neanche a lungo termine la copertura di tutte le professioni non regolamentate.
La certificazione di persone secondo schemi proprietari è una pratica oggi molto diffusa sia per la carenza di produzione di Norme Tecniche specifiche, sia per assenza, anche temporanea, di interesse degli stakeholders e del mercato a svilupparle.
La certificazione di persone da parte di un OdC che opera in conformità alla norma 17024, è una certificazione referenziale che qualifica le competenze rispetto allo schema proprietario definito da parti interessate alla professione.
Pur non essendo prevista dalla Legge 4, la certificazione in base a schemi proprietari, contraddistingue sul mercato professionisti che, rispetto ad altri, abbiano deciso di qualificare pubblicamente la propria attività.
Uno schema proprietario ha tanto più valore sul mercato quanto più:
• è significativa in termini di competenze specifiche la compagine di parti interessate di riferimento
• è trasparente l'assenza di conflitti di interesse nella sua gestione
• è rigoroso nei criteri di accesso alla certificazione in relazione alle
criticità/complessità/rischi della professione
• è qualificata la procedura di accertamento e valutazione delle competenze,
ivi comprese la professionalità e le competenze degli esaminatori, in relazione ai livelli
delle prestazioni previsti nel mercato della professione
• è coerente con il livello professionale certificato il requisito di accrescimento delle competenze
nel tempo per la conferma della certificazione attraverso il mantenimento
ed il rinnovo della stessa
No, l'accreditamento non è un elemento qualificante uno schema proprietario. Gli elementi che qualificano uno schema proprietario, si configurano essenzialmente in terzietà, integrità, competenza.
Elementi dimostrabili sia dall'autorevolezza e rappresentatività delle parti interessate che promuovono lo schema sia dalla documentazione pubblica che disciplina il processo di certificazione e di mantenimento.
Gli OdC sono accreditati quando dalle verifiche condotte da Accredia risulta che essi soddisfano i requisiti della norma 17024 e quindi possono certificare le persone.
Ma non basta. Accredia deve anche verificare che l'OdC abbia le competenze per certificare la professione descritta nella Norma Tecnica UNI, ovvero in sua assenza, nello schema proprietario.
Tale verifica può essere fatta consultando l'elenco degli organismi di certificazione e ispezione nelle banche dati di Accredia. Attenzione a ben consultare l'elenco verificando che l'OdC sia accreditato per lo schema di interesse. Non a tutti è noto che l'accreditamento si formalizza attraverso due documenti: il certificato di conformità alla norma 17024 e, in allegato, l'elenco delle Norme Tecniche o schemi proprietari per cui l'OdC emette certificati di conformità delle persone.